| Intervista sulla vita |
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| Scritto da Paolo Quintili | |
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Vita» e «diritti»
Intervista a Barbara MASTROPIETRO
Le 6 questioni sollevate in quest'intervista le proponiamo, contestualmente, anche al pubblico di studiosi e ai lettori di «Filosofia Moderna», specialisti e non, che desiderassero intervenire nel dibattito.
SOMMARIO: Questione 1 (l'oggetto "vita" e il diritto); 2 (La nozione di "vita": storia e teoria); 3 (Il "diritto alla vita", soggettivo, oggettivo);
P.Q. 1/Anzitutto, grazie di cuore per aver accettato di rispondere alle domande di questa intervista. Per iniziare, virgoletterei i due termini in questione, «vita» e «diritti», dando qui atto di una sicura ambiguità, che grava non solo sui concetti in sé stessi, ma anche sull'uso (scientifico, politico, filosofico, giuridico) che se ne può ovviamente fare. Prima di tutto «vita»: per un giurista lo dobbiamo intendere nel significato di «esistenza in vita» o in quale altro modo ? Nell'espressione «diritto alla vita», infatti, non si tratta solo di chiarire il senso dei termini ma la cosa stessa. A quale oggetto può far riferimento il legislatore nell'accogliere, anche problematicamente, la nozione di un «diritto alla vita» ? Il dibattito relativo a quale sia il momento iniziale della vita umana è ancor oggi molto acceso e, come è noto, non si è pervenuti ad alcuna certezza, risultando spesso confusi dati scientifici con dogmi o mere opinioni. Resta da chiarire in che senso per un giurista oggi si può parlare di un ”diritto alla vita” o rectius di una “tutela della vita umana”. Condivido e riporto la teoria secondo cui l'uomo è per il diritto una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona solo con la nascita. In base ai principi della progressione, già prima della perfezione, venuti ad esistenza alcuni elementi della fattispecie (embrione, feto), l’ordinamento giuridico può approntare delle difese a carattere conservativo, al fine di permettere o comunque di non pregiudicare l’ulteriore progressione fino al perfezionamento della fattispecie stessa. Il continuum biologico che va dalla fecondazione fino alla nascita trova, dunque, un riscontro in termini giuridici nella fattispecie a formazione progressiva, sicché la rilevanza dell’embrione o del feto, come elemento di tale fattispecie non è contestabile. Infatti se la fattispecie “uomo” è rilevante sono rilevanti, sia pure non con la stessa intensità, tutti i passaggi attraverso i quali si compie la formazione della fattispecie. In questi termini dunque non è contestabile la rilevanza dell’embrione, ma la tutela offerta dall’ordinamento è a carattere puramente conservativo e non è, ovviamente, la stessa cui ha diritto il nato. E’ in tal senso che può parlarsi di “diritto alla vita” dell’embrione o di una “tutela della vita umana “ per l’embrione. Si tratta dunque di una tutela di tipo conservativo che l’ordinamento appresta perché la formazione della fattispecie è iniziata e tale inizio non appare irrilevante in quanto elemento costitutivo di essa al pari degli altri elementi che seguiranno. Si potrebbe dire che l’ordinamento giuridico mira a garantire l’individuo sin dal concepimento garantendogli non un diritto alla nascita, bensì che sia fatto il possibile per favorirne o non pregiudicarne la nascita e la salute, ed è in tal senso che si può parlare, se si vuole usare questa espressione, di un “diritto alla vita” . A tal riguardo è utile precisare che non vi è alcun dubbio sulla possibilità tecnica di una simile tutela poiché sovente nel nostro ordinamento “effetti giuridici” si esprimono a tutela del perfezionamento di una determinata fattispecie ed, a maggior ragione, essi sono configurabili con riguardo al perfezionamento della fattispecie di formazione dello stesso soggetto dell’ordine giuridico. Importante sottolineare, però, che l’ordinamento può tutelare in questi termini il valore della vita umana pur senza presupporre una soggettività giuridica, sicché il riconoscimento di tale protezione all’embrione o al feto non implicano il riconoscimento ad essi della soggettività. Ciò significa, in altri termini, che è possibile riconoscere tutela alla sfera personale di vita del concepito senza per questo dovergli attribuire la qualifica di soggetto di diritto e, con essa, la titolarità di diritti ed obblighi. In termini giuridici, la protezione offerta dall’ordinamento alla vita prenatale sembra trovare il suo fondamento nel precetto costituzionale dell’art. 2 secondo cui “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”, nella formula – a contenuto meramente enunciativo- contenuta nell’art. 1 della L. 194/78, dove si afferma che “ lo Stato…tutela la vita umana fin dal suo inizio” ed ora anche nella formula del- seppur discusso- art.1 della legge 40 . Accanto a tali riferimenti normativi troviamo riferimenti giurisprudenziali non meno importanti, in particolar modo la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 18 febbraio 1975 (poi ripresa dalla sentenza della Corte Costituzionale n.35 del 10 febbraio 1997) che nel riconoscere fondamento costituzionale alla tutela del concepito ha precisato, però, che tale diritto deve sempre misurarsi con il diritto alla vita ed alla salute della madre. Tanto per l’embrione, quanto per il feto vale il principio espresso dalla stessa Corte secondo cui “non può esservi equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute propria di chi è già persona come la madre e la salvaguardia del concepito che persona deve ancora diventare”. Ed è questo principio che ha ispirato la legge 194/78 in materia di aborto.
*** P.Q. 2/ La nozione di «vita», in filosofia, ha una lunga e ricca storia. Grossomodo, si potrebbero riassumere le intricate questioni nel disegno di due «paradigmi» teorico-filosofici dominanti, dall'Antichità ai giorni nostri: l'aristotelico e il cartesiano. André Pichot, nella sua opera fondamentale (Histoire de la notion de vie, Paris, Gallimard, 1993), propone di parlare anche di un «prima» e un «dopo» ciascuno dei due grandi autori. La storia della nozione di «vita» si declinerebbe dunque in un prima-e-dopo Aristotele e un prima-e-dopo Descartes. In breve, 1/le nozioni pre- e post-aristoteliche avrebbero insistito su un concetto di «vita» come forma, o sostanza, derivante da un atto produttivo che inerisce o emana, nel vivente da un Principio esterno («Anima») variamente articolato, a seconda delle scuole e degli autori. 2/ Con Cartesio, i pre- e i post-cartesiani – quali siamo anche noi - «vita» starà ad indicare non un evento puntuale, dipendente da un principio di messa in forma deterministico, bensì un processo meccanico di giustapposizione di parti (epigenesi), processo la cui dinamica interna è retta da leggi fisico-chimiche di una natura materiale immanente. Non sto a dire qui le commistioni, gli ibridi, i compromessi ecc. realizzatisi tra i due paradigmi, che s'esprimeranno tra il «prima» e il «poi» di ciascun orizzonte (aristotelico e cartesiano).Basterà notare che l'opposizione e le commistioni più significative si realizzeranno tra Sei e Settecento, nelle polemiche tra «preformisti» – che postulavano la preesistenza del «germe» di vita nelle uova (o nei testicoli) in ogni animale già all'atto della creazione, con l'annessa teoria dell'inscatolamento dei germi stessi (o teoria degli inviluppi: nelle uova di Eva sono contenuti tutti gli individui futuri: teoria del Père Mersenne) – e gli «epigenisti» sostenitori di una teoria della materia actuosa («materia che si dà la forma da sé», secondo l'espressione di Gassendi) in grado, nelle audaci formulazioni dei Philosophes (D'Holbach, Diderot, La Mettrie), di dar vita agli esseri viventi più complessi e, persino, di essere manipolata e trasformata dall'intervento dell'uomo, grazie agli incroci inter-specifici (Diderot, Sogno di D'Alembert, parte III). A me pare che questo conflitto, originato dall'affermarsi in età moderna del paradigma meccanicistico cartesiano, non sia stato affatto superato ancora oggi. Sulla nozione di «vita» pesano le ipoteche di un concetto «mistico» o misticheggiante, non necessariamente irrazionalistico, che percorre le filosofie occidentali della vita, da Marin Mersenne (1588-1648), passando per le Lebensphilosophien tedesche e agli antidarwiniani dell'Ottocento, fino a Pierre Theilard de Chardin (1881-1955) e oltre [cfr. PRESENTAZIONE]. Quale contributo possono dare il pensiero giuridico e gli specialisti di Diritto privato impegnati oggi nella battaglia per una maggiore laicizzazione della cultura italiana, per dissipare le nebbie della mistica e della retorica teologico-politica ?
In primo luogo è opinione largamente condivisa dai giuristi che il concepito ( termine nel quale si può ricomprendere tanto l’embrione quanto il feto) non è un soggetto di diritto e che, pertanto, ferma restando l’esigenza di tutela e di protezione di alcuni interessi, non ha gli stessi diritti del nato. A tal riguardo l’affermazione contenuta nell’art.1 della legge 40 secondo cui “ la legge …assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.” non ha alcun valore tecnico e cioè non attribuisce la soggettività al concepito, ma è solo una affermazione programmatica di tutela della vita prenatale. Come da più parti è stato fatto rilevare, il riconoscimento della soggettività al concepito, con conseguente attribuzione di tutti i diritti soggettivi, non solo contrasterebbe l’evidenza del dato positivo (art. 1 codice civile), secondo cui il soggetto di diritto rimanda alla nozione di capacità giuridica che si acquista solo con la nascita, ma – data l’immedesimazione ed interdipendenza del nascituro con il corpo materno di cui è parte- sarebbe fonte di un insanabile conflitto fra concepito e madre, portatrice di diritti propri e spesso in contrasto con quelli del concepito stesso. In secondo luogo, pur essendo consolidato nel nostro ordinamento l’orientamento a favore della tutela della vita prenatale, manca una precisa disciplina legislativa circa il momento iniziale della vita umana. Da un punto di vista giuridico tale problema, contrariamente a quanto qualcuno sostiene facendo riferimento all’art.1 della legge 40/2004, non è ancora stato risolto nel senso che non esiste una norma, neppure fra quelle invocate a tutela della vita prenatale, che rechi una nozione circa il momento iniziale della vita umana e che consenta, dunque, di stabilire il momento a partire dal quale debba essere apprestata una qualche tutela . L’ art. 1 della legge 40 in materia di procreazione assistita, che con una affermazione programmatica e di principio, assicura al concepito la tutela dei diritti al pari degli altri soggetti coinvolti, non dà alcun chiarimento in tal senso. A tal proposito può risultare interessante citare una recente sentenza (T.A.R. Lazio 12 ottobre 2001, n.8465) che proprio con riferimento al decreto che autorizzava la commercializzazione del farmaco “Norlevo” (c.d. pillola del giorno dopo che agisce impedendo l’impianto nell’utero dell’ovulo già fecondato) ha affermato che tale decreto non era illegittimo poiché non contrastava né con il principio costituzionale del diritto all’esistenza ed alla salute”, né con la disciplina della legge sull’aborto. I giudici hanno rilevato, infatti, che, in assenza di una puntuale disposizione di diritto positivo circa il momento iniziale della vita umana, mancava il parametro in base al quale dedurre il vizio di violazione di legge delle norme costituzionali che tutelano il diritto all’esistenza. Inoltre, dall’esame sistematico della legge sull’aborto (n.194/78), i giudici sono arrivati alla conclusione che la legge abbia voluto intendere quale evento interruttivo della gravidanza solo quello successivo all’annidamento dell’ovulo fecondato nell’utero materno, sicché il farmaco Norlevo che agisce dopo la fecondazione dell’ovulo ma prima del suo annidamento avrebbe solo effetti contraccettivi e non introdurrebbe una pratica abortiva. Dunque secondo questi giudici in mancanza di puntuali disposizioni non può ritenersi che una nuova vita inizi con la fecondazione dell’ovulo. Ma gli stessi giudici, in nome del rispetto dei diversi orientamenti etici e religiosi circa il momento iniziale della vita umana, hanno ritenuto necessaria, all’interno del foglio illustrativo del farmaco, una più completa informazione circa il suo effetto terapeutico, ritenendo opportuna la precisazione che l’effetto, consistente nell’impedimento dell’impianto, si produce sull’ovulo fecondato.
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P.Q.3/ C'è poi anche il concetto, all'apparenza più anodino, ovvio, del «diritto-a» [qualche cosa]. Come può configurarsi tale «diritto», nel nostro caso, una volta chiarito il senso in cui prendere la nozione di «vita» dal punto di vista filosofico-giuridico? Richiamandoci ad una distinzione antica – che appartiene, si, agli storici e ai filosofi del diritto, ma anche ai filosofi tout court – «diritto» può essere inteso in senso oggettivo (penso alle categorie hegeliane), come appartenente allo Stato che incarnerebbe appunto lo «Spirito oggettivo», come il potere di imporre delle regole di condotta volte al raggiugimento di fini comuni, e la cui inosservaza deve comportare una pena (la norma agendi). E c'è poi anche il diritto soggettivo, come il potere spettante al singolo individuo, all'interno dello Stato, di compiere un determinato atto, di prendere una certa posizione o atteggiamento riguardo eventi o cose, di chiedere ad altri l'esecuzione o la non esecuzione di un comportamento, più o meno dovuto (la facultas agendi). Nel caso del «diritto alla vita», invocato nei riguardi di un embrione o individuo che deve ancor nascere, non ancora esistente, non si rischia di fare confusione, come a me pare, tra i due livelli, che non sono solo semantici ma anche ontologici, istitutivi, cioè, del diritto ? Ma ancor prima del perfezionamento della fattispecie, venuti ad esistenza alcuni elementi, l’ordinamento può approntare difese di carattere conservativo al fine di consentire o comunque di non pregiudicare il completamento della fattispecie stessa. Una tutela, infatti, è opportuna poiché la fattispecie è iniziata e tale inizio non è irrilevante al pari degli altri elementi costitutivi della fattispecie che seguiranno. Quanto detto e cioè l’esistenza di una fattispecie a formazione progressiva trova un perfetto riscontro nel continuum biologico che caratterizza il processo che va dal concepimento alla nascita. Di qui l’esigenza di tutela della vita in formazione nel suo progredire verso il perfezionamento della fattispecie. Sul piano patrimoniale la tutela e la conservazione degli interessi del concepito è assicurata dal codice civile nei casi previsti dagli artt. 462 e 784 c.c. (il concepito, infatti, può essere destinatario sia di disposizioni testamentarie che di donazioni, ma fino al momento della nascita vi è solo un patrimonio destinato che viene amministrato da uno dei genitori o dallo stesso donante, con perfezionamento della fattispecie solo al momento della nascita e retroattività degli effetti acquisitivi al momento della accettazione) ed in ambedue i casi la tutela è a carattere puramente conservativo e prescinde dal soggetto e cioè dalla capacità giuridica del concepito. Più complessa e problematica è la questione della tutela e della conservazione degli interessi non patrimoniali in primo luogo la vita e la salute. Ma anche qui a ben vedere si tratta di una tutela a carattere meramente conservativo e strumentale sicché non si può parlare di attribuzione al concepito dei diritti della personalità. Non è pertanto corretto dire che il concepito è un soggetto di diritto, pienamente capace e, come tale, titolare di diritti ed obblighi, mentre è corretto affermare che l’ordinamento riconosce al concepito la protezione e la tutela di determinati interessi (patrimoniali e non) che prescinde dal suo essere soggetto di diritto.
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P.Q. 4/ Lei si è occupata di «filiazione» e del rapporto tra varie forme di «filiazione», dal punto di vista del riconoscimento giuridico, dei diritti appunto. Vuole spiegarci in che cosa consiste esattamente questo problema per il giurista, dal punto di vista anche filosofico ? Argomenti come questo lasciano perplessi perché sembrano ignorare l’evoluzione normativa verso un concetto di filiazione non più fondato solo sulla generazione biologica: infatti istituti come l’adozione e l’affidamento familiare nonché i limiti all’esercizio dell’azione di disconoscimento della paternità o all’accertamento giudiziale della paternità testimoniano in modo incontrovertibile una evoluzione normativa, all’interno del nostro ordinamento, verso un concetto di famiglia e di filiazione basati non solo sulla derivazione genetica ma anche e soprattutto sul consenso e sulla responsabilità. D’altro canto, a fronte di un ordinamento che riconosce la famiglia adottiva come “società naturale” costituzionalmente protetta -pur mancando all’interno di essa quel rapporto di necessaria derivazione biologica tra genitori e figli- la derivazione biologica non dovrebbe costituire elemento di discrimine nel trattamento dei soggetti interessati nell’ambito delle tecniche di procreazione assistita. Altro aspetto importante è quello del rapporto fra queste due forme di filiazione. Nonostante la similarità delle due fattispecie entrambe volte all’instaurazione di un vincolo di filiazione inesistente o impossibile in natura, adozione e procreazione medicalmente assistita sono “istituti” che rispondono a ratio diverse: la prima, espressione del principio di solidarietà, ha o dovrebbe avere una funzione assistenziale, la seconda, espressione del principio di libertà di procreazione, risponde al desiderio di una coppia di dare alla luce un figlio. L’ adozione non è finalizzata a dare un figlio a chi non lo ha ma a dare protezione ad un minore in stato di abbandono morale e materiale al quale è stata negata la possibilità di crescere nel suo nucleo familiare originario ed al quale si vuole garantire il diritto ad avere una famiglia idonea. L’esigenza della coppia richiedente di avere un figlio è tutelata, dunque, solo in via subordinata al preminente interesse dell’adottando a vivere in un clima di stabile coesione familiare. Situazione dissimile è quella che è alla base della procreazione assistita ove il desiderio di genitorialità della coppia non deve confrontarsi con le concrete esigenze di un minore già nato, sebbene anche in tal caso l’interesse della coppia ad avere un figlio deve essere riguardato alla luce dei principi fondamentali che reggono il sistema giuridico in materia familiare. La fecondazione assistita è, in altre parole, uno strumento per consentire alla coppia di “riprodursi”. La diversità fra le due fattispecie è tale che non si capisce perché il legislatore della legge 40 abbia voluto affidare ai consultori il compito di informare le coppie sull’esistenza della procedura di adozione quale alternativa alla procedura di procreazione assistita. E’ difficile ritenere, infatti, che chi ha deciso di sottoporsi alle procedure di procreazione assistita non abbia valutato previamente l’opzione dell’adozione e l’abbia scartata proprio per la radicale diversità dell’effetto giuridico. Peraltro una scelta di tale importanza non può che essere dettata da considerazioni profonde e personali e non da umori momentanei legati ad un colloquio in un consultorio. Al di là del fatto di essere espressione di una domanda “sociale” di filiazione, la diversità tra le due ipotesi è tale che non è possibile ridurle l’una ad “alternativa” dell’altra ed è difficile ritenere che il legislatore non ne fosse cosciente al momento in cui ha redatto la norma. Il timore è che si sia voluto affidare ai consultori il compito di cercare di “far cambiare idea” alle coppie orientate verso le tecniche di fecondazione assistita, prospettando loro la possibilità di ricorrere a procedure di adozione e di affidamento. In tal modo si aumenta il rischio, già esistente da un punto di vista sociale, di trasformare l’adozione “assistenziale” in una adozione “demografica” concepita esclusivamente come rimedio alla sterilità .
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P.Q. 5/ E veniamo al cuore caldo della questione: il tema della vita e dei diritti implicato nei 4 quesiti referendari proposti al Popolo italiano il 12 giugno 2005. Lei ha scritto un interessante lavoro - da cui è partita l'idea della presente intervista - dal titolo: «Procreazione assistita: limiti e contraddizioni di una legge al vaglio del Referendum» [nuova redaz. in corso di pubblicazione in «Diritto della famiglia e delle persone», ed. Giuffré, 2005, col titolo: Procreazione assistita: considerazioni critiche su una legge controversa]. Potrebbe esporci, più in breve, se possibile, i nodi centrali della sua critica al testo della legge 40, del 19.02.2004 ? Detto questo il mio giudizio tecnico sulla legge 40 -giudizio che cercherò di ripetere in estrema sintesi- è negativo: la legge sulla procreazione assistita avrebbe dovuto essere il frutto di un complesso e non facile bilanciamento fra valori di rilevanza costituzionale quali la tutela della vita prenatale, il diritto alla salute della donna, la libertà nelle scelte procreative, la libertà della ricerca scientifica. In materie come questa la complessità del quadro dei valori di riferimento e l’impossibilità di stabilire in termini assoluti una gerarchia di tali valori implica, infatti, il ricorso alla c.d. “tecnica di bilanciamento” , quale criterio di composizione che consente di stabilire, con riferimento a determinate fattispecie, se un certo valore sia prevalente o recessivo rispetto ad un altro, dovendo in tal ultimo caso essere limitato in ragione della salvaguardia del principio costituzionale con esso confliggente. E’ importante ricordare che il principio enunciato più di trent’anni fa dalla Corte Costituzionale (sent. n. 27 del 1975) in materia di aborto, secondo cui “la vita e la salute del concepito non possono prevalere sui valori spesso contrapposti della vita e della salute della madre, almeno fino a quando sussiste l’immedesimazione del concepito nel corpo materno”, costituiva punto di riferimento indiscutibile su come operare tale bilanciamento. La legge, però, non è riuscita a realizzare un corretto bilanciamento perché in più punti (si pensi per tutti al divieto di accesso alla procreazione assistita per le coppie fertili ma portatrici di malattie genetiche o al divieto di ricerca sugli embrioni esteso anche agli embrioni c.d. soprannumerari) ha pesantemente sacrificato il diritto alla salute della donna e la libertà nelle scelte procreative o la libertà di ricerca scientifica in nome di una tutela dell’embrione che è risultata peraltro astratta e largamente ineffettiva. E’ utile ricordare che il corretto bilanciamento è la spia della ragionevolezza di una legge e che l’irragionevolezza è uno dei criteri con i quali la Corte Costituzionale può sanzionare una legge, utilizzando l’art. 3 Cost. Alcune disposizioni, poi, quali quella sulla diagnosi pre-impianto e quella sull’obbligo dell’impianto degli embrioni, oscillano tra l’incoerenza e l’ineffettiva cogenza. La disciplina della legge 40 è risultata espressione di una ideologia e non il punto di incontro fra diverse sensibilità culturali e morali, e “l’ideologismo” che l’ha caratterizzata, oltre ad aver inciso sulla tecnica legislativa (tutta “ divieti” e “sanzioni), ha inciso altresì sull’efficacia della tecnica stessa, pregiudicando la ragionevolezza e l’efficacia della legge .
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P.Q. 6/ Come si potrebbe, secondo lei, riprendere a livello politico-giuridico i termini delle questioni referendarie, aggirate dall'astensione, per riproporre all'opinione pubblica italiana l'urgenza di una nuova legislazione in materia di PMA? Dico: una legislazione che sia attenta alle ragioni della scienza, della competenza, della libertà della ricerca, piuttosto che alla retorica delle contrapposte ideologie in campo ? È un argomento - senza far troppi giochi di parole -, davvero vitale per il destino democratico e civile della nostra nazione. Quanto poi alla possibilità di una nuova legislazione in materia di procreazione assistita, anni di dibattiti e numerosi progetti di legge dimostrano come non sia affatto facile trovare al livello legislativo un accordo su queste materie. In un ambito così complesso e delicato come quello della trasmissione della vita umana e della ricerca scientifica, una legge che voglia risultare giusta ed efficace non deve scaturire dall’imposizione di una visione etica sulle altre, ma deve venir fuori dalla ricerca di una “mediazione alta” nella quale possano riconoscersi tutte o quanto meno il più ampio spettro di posizioni e di visioni etiche e culturali. La legge deve costituire un punto di incontro e non di conflitto tra le diverse visioni etiche e culturali e deve essere tecnicamente applicabile da parte degli operatori. Una legislazione frutto di una mediazione, oltre a non poter essere il risultato in termini normativi di una sola visione etica, deve distinguere tra le questioni su cui è necessario normare e quelle che è preferibile affidare alla coscienza etica individuale, deve utilizzare gli strumenti giuridici, in quanto strumenti forti e cogenti, con particolare saggezza e prudenza ed infine non può ignorare gli indirizzi emergenti negli altri Paesi, quanto meno in quelli europei. Non è difficile capire che il legislatore sarà posto dinanzi ad un compito delicato e complesso ma non impossibile: può risultare utile ricordare e consultare i disegni di legge presentati al Senato da Giorgio Tonini e da Giuliano Amato.
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